Rapporto di Non c’è Pace Senza Giustizia

Legge sulle mutilazioni genitali femminili in Italia - [Ottobre 2005]

Rapporto di Non c’è Pace Senza Giustizia: Legge sulle mutilazioni genitali femminili in Italia | [Ottobre 2005]

QUALE LEGGE SULLE FGM
Da oltre quattro anni il disegno di legge sulle MGF attende di essere licenziato dal Parlamento.
Nel settembre scorso le commissioni congiunte giustizia e affari sociali della camera dei Deputati si sono riunite per riprendere in esame il DDL licenziato a luglio dal Senato ed ora il proveddimento attende di essere ricalendarizzato per essere discusso in Assemblea.
Nel frattempo grazie ad alcune iniziative portate avanti da personalità politiche, organizzazioni di donne africane e da organizzazioni di esperti del fenomeno, la conoscenza in Italia dell’esistenza della pratica delle mutilazioni dei genitali femminili anche nel nostro territorio è aumentata, portando contributi e modifiche positive anche allo stesso disegno di legge.
Affrontare il problema delle mutilazioni genitali anche da un punto di vista legislativo significa affrontare il ruolo e la concezione sociale delle donne immigrate, consentendo loro di avere voce e possibilità di governo del fenomeno nel nostro paese.
Per questo riteniamo urgente approvare il DDL in questa legislatura, per far sì che entro un paio d’anni i programmi di informazione e sensibilizzazione in essa previsti possano essere in via di attuazione su tutto il territorio nazionale.

CHE COSA SONO LE MGF
Le mutilazioni dei genitali femminili (MGF) sono una pratica tradizionale presente in 27 paesi dell’Africa Sub-sahariana e in Egitto, che consiste nell’ablazione totale o parziale del clitoride, delle piccole labbra e – nella forma nota con il nome di infibulazione – nelle cucitura delle grandi labbra in modo da restringere l’apertura vaginale lasciando solo un piccolo foro per il passaggio del flusso mestruale e dell’urina.
L’UNFPA, Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, stima che siano già state sottoposte alla pratica tra i 100 e i 130 milioni di donne nel mondo e che 2 milioni di bambine siano a rischio ogni anno.
Le MGF hanno gravi conseguenze sul piano psico-fisico sia immediate – con il rischio di emorragie a volte mortali, infezioni, shock – che a lungo termine, quali cisti, difficoltà nei rapporti sessuali e nel parto con il rischio di morte per la madre o per il bambino.
Esistono quattro tipi di MGF che vanno dalla circoncisione (I tipo), che consiste nella resezione del prepuzio clitorideo con o senza l'escissione di parte o dell'intera clitoride, all'escissione (II tipo), ovvero la resezione del prepuzio e della clitoride e la rimozione parziale o totale delle piccole labbra, alla infibulazione o circoncisione faraonica (III tipo), che consiste nella escissione parziale o totale dei genitali esterni. I due lati della vulva vengono poi cuciti con una sutura o con spine, lasciando solo un piccolo passaggio nell’estremità inferiore. Il quarto tipo include varie pratiche di manipolazione degli organi genitali femminili quali piercing, pricking, incisione della clitoride e/o delle labbra; allungamento della clitoride e/o delle labbra.
Le MGF si applicano a tutte le donne di un determinato gruppo etnico o di una determinata società e si svolgono secondo tempi e periodicità stabilite. In genere le bambine vengono operate in una determinata stagione o mese dell’anno secondo scadenze periodiche, che variano da una etnia all’altra. Anche l’età in cui vengono fatti gli interventi cambia a seconda delle etnie e del tipo di mutilazione. Schematizzando molto si può dire che la clitoridectomia viene praticata nel periodo della primissima infanzia (dal 3° al 40° giorno di vita) soprattutto nelle società cristiane, ma anche in alcune società animiste e musulmane, e tra i 4 e i 14 anni nelle società musulmane e animiste. L’età dell’infibulazione varia invece dai 3 ai 12 anni e rari sono i casi di interventi nel periodo neo-natale.
Nonostante le MGF vengano praticate prevalentemente in Africa, di fatto, l’emigrazione delle popolazioni di queste zone verso i paesi industrializzati fa sì che ne sia coinvolta, tra l’altro, anche l’Europa.

LE CAMPAGNE CONTRO LE MGF
L’origine oscura delle MGF è resa ancora più oscura dal silenzio che le ha sempre circondate e che ha contribuito a farne un argomento tabù per le genti africane, ma anche a proteggerle dalla curiosità indiscreta di noi occidentali. In questo silenzio rientra anche la tacita complicità dell’Occidente che per lungo tempo ha preferito in maniere diverse ignorare le MGF, trincerandosi dietro una inusuale forma di rispetto delle tradizioni locali.
Oggi però, qualcosa è cambiato.
Il muro di omertà e di indifferenza che per secoli ha relegato le MGF fuori dalla storia ha cominciato ad incrinarsi. Da qualche anno a questa parte il silenzio ha lasciato il posto a una proliferazione di discorsi, documenti, testimonianze ed interventi pubblici che stanno trasformando le MGF in una nuova questione sociale legata al rispetto dei diritti umani e alla salvaguardia della salute delle donne e delle bambine.
Questa fuoriuscita dal cono d’ombra è il risultato di anni di campagne di sensibilizzazione promosse da organizzazioni non governative, internazionali e africane, e dalle diverse agenzie delle Nazioni Unite, ma è anche il risultato dei provvedimenti legislativi presi da alcuni governi locali.
In un’ottica più generale è il segnale che anche questa pratica arcaica e segreta è ormai entrata nell’area dei processi di modernizzazione di molte popolazioni africane.
Un importante impulso al progredire della sensibilizzazione nei confronti delle MGF – sia in Europa che nei paesi d’origine - è stato dato dall’avvio della campagna internazionale “Stop FGM!”. In particolare i promotori della campagna sono due organizzazioni italiane, AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) e Non c’è Pace Senza Giustizia (NPSG), che hanno condotto il progetto in collaborazione con TAMWA (Tanzania Media Women Association) ed altre 7 ONG in Gambia, Mali, Burkina Faso, Egitto, Etiopia, Somalia, Kenya.
I partner della campagna “Stop FGM!”, affrontando il problema sia dal punto di vista sanitario, sociale, legislativo e dell’informazione, hanno dato vita ad un rilevante movimento di consensi e di dichiarazioni a livello governativo fondamentali per il radicamento di efficaci strategie per l’abbandono delle MGF sia in patria che nei paesi ospiti.
Nella sua prima fase (2002-2004), la campagna ha ottenuto il co-finanziamento della Commissione Europea, dell’Open Society Institute, di UNIFEM, dell’UNFPA e il contributo personale di Elsa Peretti.
La conferenza del Cairo, svoltasi nel giugno del 2003, ha rappresentato una tappa fondamentale della campagna "Stop FGM!", perché è stata una occasione in cui si sono approfonditi gli aspetti legislativi. Nella dichiarazione finale, adottata da tutti i partecipanti, questa pratica tradizionale viene unanimemente condannata, chiedendo ai governi, ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali e nazionali, ai rappresentanti della società civile e ai leaders religiosi un maggiore impegno e determinazione nel promuovere gli strumenti legislativi per la prevenzione di questa pratica. Nella dichiarazione si sottolinea inoltre l'importanza fondamentale della comunicazione e dell'educazione per una maggiore presa di coscienza sulle gravi conseguenze che queste pratiche comportano per la salute delle donne, ledendone la dignità e violandone profondamente i diritti fondamentali riconosciuti dai Trattati Internazionali.
Il nuovo programma per l’Africa Sub-sahariana elaborato dall’UNICEF in collaborazione con AIDOS e NPSG, che ha ricevuto il contributo significativo del Ministero degli Esteri italiano, rilancia la campagna “Stop FGM!” per il 2004-2006, allargando il numero dei paesi africani coinvolti e puntando alla costruzione di un ambiente culturale, sociale e legale che favorisca l’abbandono della pratica.
Gli obiettivi della seconda fase della campagna “Stop FGM!” sono quelli di contribuire all’abbandono delle MGF attraverso la costruzione di un ambiente sociale e culturale favorevole all’abbandono della pratica e attraverso il miglioramento del quadro legale di riferimento. Il progetto dovrà contribuire ad aumentare il coinvolgimento dei media nella lotta alle MGF; verrà aumentata e migliorata la quantità e la qualità della diffusione dell’informazione sulle MGF, attraverso gli strumenti informatici già esistenti (portale www.stopfgm.org).
Inoltre le attività saranno pianificate in modo da contribuire all’approvazione di leggi sulle MGF, affinché rispettino le indicazioni della Dichiarazione del Cairo e alla implementazione nazionale del Protocollo di Maputo, il trattato sui diritti delle donne africane che entrerà in vigore a fine novembre 2005.
Nel Protocollo di Maputo vengono specificate le misure relative all’eliminazione delle discriminazioni contro le donne, riaffermando il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità e alla sicurezza della persona, all'eliminazione delle pratiche lesive, alla protezione della donna nei conflitti armati, il diritto alla educazione e alla formazione, il diritto al benessere economico e sociale, alla salute e alla procreazione. In particolare nell'articolo 5 del Protocollo si specifica che le pratiche definite tradizionali e gravemente lesive per donne e bambine, in particolare le MGF, dovrebbero essere proibite e condannate.
Il progetto prevede inoltre il miglioramento degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dell’impatto dei progetti per la prevenzione delle MGF ma anche, cosa molto importante, il rafforzamento delle organizzazioni che lavorano sul terreno in Africa, contribuendo così alla costruzione di un network che faciliti lo scambio di informazioni, esperienze di successo e buone prassi.
Il 26 ottobre 2005, a due anni dall’avvio della campagna di Non c’è Pace Senza Giustizia per la ratifica del Protocollo di Maputo, sono state raggiunte le 15 ratifiche necessarie per la sua entrata in vigore.
Ad aiutare il processo di ratifica hanno contribuito in modo sostanziale le due conferenze di Nairobi e Gibuti, organizzate da NPSG nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero degli Esteri italiano e tenutesi rispettivamente nel settembre 2004 e nel febbraio 2005.
Le due conferenze a carattere regionale e sub-regionale infatti, hanno visto la partecipazione dei rappresentanti dei governi e delle organizzazioni istituzionali e non governative africane che hanno sottoscritto le dichiarazioni di Nairobi e di Gibuti per l’abbandono delle MGF e la ratifica del Protocollo di Maputo. Naturalmente l’obiettivo è quello di ottenere la ratifica di questo importante documento da parte di tutti i paesi membri dell’Unione Africana, ed è su questo che si concentrerà l’attività internazionale di NPSG.

L’EUROPA E LE LEGISLAZIONI SULLE MGF
In Europa alcuni paesi hanno adottato legislazioni specifiche sulle MGF. In altri paesi invece, le MGF sono perseguibili secondo il vigente codice penale e/o le legislazioni per la protezione dei bambini. Il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno adottato risoluzioni che – tra l’altro – invitano gli Stati Membri ad adottare legislazioni specifiche.
Le organizzazioni non governative e gli attivisti per i diritti umani si dividono sulla necessità dell’adozione di leggi specifiche in materia, ritenendo alcuni che quanto previsto dai codici penali sia sufficiente nel perseguire le MGF.
In ogni caso, fino al 2004, in quei paesi europei dove sono in vigore leggi specifiche nessun caso di MGF è giunto a giudizio, cosa che ha sollevato ulteriori dubbi sulla necessità e l’efficacia di leggi specifiche.
I paesi membri dell’Unione Europea che – al 2004 – hanno leggi specifiche in materia di MGF sono: Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Svezia e Regno Unito (Svezia e Regno Unito sono stati i primi paesi ad adottare leggi specifiche, rispettivamente nel 1982 e nel 1985).
In tutti questi paesi è applicato il principio dell’extraterritorialità.
Le MGF sono perseguibili secondo le legislazioni vigenti nei seguenti paesi: Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Paesi Bassi.
Casi di MGF sono stati portati a giudizio in Francia e in Italia (31 casi dal 1988 in Francia, due casi in Italia nel 1997 e nel 1999).
Portogallo, Irlanda e Italia hanno in discussione provvedimenti che includono il reato specifico di mutilazione dei genitali femminili nel codice penale.

L’ITALIA E LA LEGISLAZIONE SULLE MGF
DISEGNO DI LEGGE S. 414/B C.150/B “ DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE ED IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE”
Introduzione
 
Nel corso della XIII legislatura (1996-2001), la Commissione parlamentare per l’infanzia (istituita dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997) ha approvato cinque risoluzioni, tra cui una espressamente concernente la pratica delle mutilazioni genitali femminili. La risoluzione in questione impegnava il governo a condurre un’indagine conoscitiva sulle dimensioni del fenomeno in Italia, individuando possibili modi di prevenzione ed assistenza.
 
8 settembre 1999: viene istituita, con decreto del Ministro per le pari opportunità, una commissione per la definizione delle linee essenziali del progetto nazionale contro le mutilazioni genitali femminili; commissione poi soppressa.
 
13 marzo 2002 il Parlamento Europeo approva la risoluzione “Donne e fondamentalismo”: il PE denuncia il ricorso alle pratiche di mutilazioni genitali femminili all’interno dell’Unione Europea, dove in diversi Stati esiste un vuoto giuridico, invita pertanto gli Stati membri ad adottare una legislazione contro qualsiasi atto che violi l’integrità psicofisica e la salute della donna che preveda concrete misure preventive.
 
Attualmente le MGF sono perseguibili a norma dell’articolo 583 del codice penale (lesioni personali e lesioni personali gravissime). Anche in ragione delle diverse iniziative nazionali ed internazionali per l’abbandono della pratica, e dell’aumento progressivo della consapevolezza del fenomeno soprattutto nelle istituzioni sanitarie quali gli ospedali e i consultori, ma anche dell’opinione pubblica, il 30 maggio del 2001 su iniziativa di alcuni deputati della maggioranza è stata presentata una proposta di legge su “Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale”.
 
Tale proposta è stata licenziata dall’Assemblea del Senato della Repubblica il 6 luglio 2005 (“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”) con 173 voti favorevoli e 9 astenuti, ed è passata in discussione alla Camera dei Deputati nelle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali (Atto parlamentare 150-B, fase iter Camera: 2° lettura).
Nella seduta del 22 settembre 2005 le commissioni riunite deliberano di conferire il mandato al relatore per la II Commissione, onorevole Lussana, ed al relatore per la XII Commissione, onorevole Anna Maria Leone, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.
 
Il provvedimento passa quindi alla discussione in Assemblea nella seduta del 26 settembre 2005. Il dibattito si svolge con pochi interventi e con la replica del Sottosegretario di Stato per la salute Domenico di Virgilio, che ribadisce l’urgenza di approvare la legge. Il seguito del dibattito viene rimandato ad altra seduta. Ad oggi però la discussione sul provvedimento non ha ancora trovato posto nel calendario dell’Assemblea.
 
Osservazioni
 
Purtroppo per ragioni di copertura finanziaria non è stata accolta la richiesta di riconoscere il diritto di asilo e lo status di rifugiate alle donne che hanno il coraggio di opporsi alle mutilazioni, così come era stato raccomandato dal Parlamento Europeo.
Il tentativo di inserire un articolo a questo riguardo è stato fatto dai senatori Vittoria, Fassone e altri (DS-U), proponendo un articolo 4-bis che recitava: «Art. 4-bis. (Status di rifugiate) 1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.».
Anche l’emendamento dei senatori Martone e Sodano (Gruppo Misto) tendente ad inserire un articolo 5-bis sullo status di rifugiate è stato respinto.
 
Sempre su iniziativa dei senatori Vittoria, Fassone e altri (DS-U) è stato respinto anche l’emendamento tendente ad inserire dopo l’articolo 9 il 9-bis sugli osservatori contro le MGF, anche in questo caso per ragioni di copertura finanziaria («Art. 9-bis. Osservatorio
1. Il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali femminili, con la presenza di una o più persone esperte, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità.
2. L’Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l’efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, effettua il monitoraggio sui risultati della presente legge.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2005. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’incremento dello 0,5 per cento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».)
 
Dei numerosi e opportuni emendamenti proposti da AIDOS in consultazione con le organizzazioni partner non ne è stato approvato nemmeno uno (agli artt. 3 – campagne informative; 4 – formazione del personale sanitario; 5 – istituzione di un numero verde; 6 -pratiche di mutilazione degli organi; 9 – sanzioni accessorie).
 
Iter del testo di legge sulle Mutilazioni Genitali Femminili :: Cronologia
 
30 maggio 2001: presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 150, per iniziativa dei deputati Cè, Francesca Martini, Caparini e Gibelli, “Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale”
 
13 giugno 2002: interpellanza urgente alla Camera, seduta 158: Promozione di una campagna di informazione per le donne immigrate sui danni causati dalle mutilazioni sessuali- On. Laura Cima, Marco Boato, Laura Zanella.
 
16 Ottobre 2002: presentata alla Camera la proposta di legge n. 3282, per iniziativa del deputato GIULIO CONTI, “Divieto dell’esercizio di pratiche di infibulazione, di escissione e di clitoridectomia sul territorio dello Stato italiano”
 
8 Aprile 2003: presentata alla Camera la proposta di legge n. 3867, per iniziativa del deputato GIULIO CONTI, “Misure per la prevenzione delle pratiche di clitoridectomia, escissione e infibulazione e per il trattamento medico degli esiti da esse derivanti”
 
8 Aprile 2003: Approvata dalla II commissione Permanente (Giustizia) del Senato la proposta di legge n. 3884 ( v. stampato Senato n. 414) per iniziativa del Senatore CONSOLO “Modifiche all’articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale” - Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 aprile 2003
 
24 luglio 2003: Presentata alla Camera la proposta di legge n. 4204, d’iniziativa dei deputati DI VIRGILIO, PALUMBO “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” (Relatori: LUSSANA, per la II Commissione; DI VIRGILIO, per la XII Commissione)
 
2 Marzo 2004 : Audizione informale di rappresentanti di associazioni che operano a tutela delle vittime delle pratiche di mutilazioni genitali femminili, in relazione all’esame delle proposte di legge C. 150 Cè, C. 3282 GIULIO CONTI, C. 3884, approvato dal Senato, C. 3867 GIULIO CONTI e C. 4204 DI VIRGILIO, in materia di divieto delle pratiche di mutilazione sessuale.
 
25 marzo 2004: Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari Sociali) hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 150, 3282, 3867, 3884 e 4204. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
 
29 marzo 2004: Seduta n. 446. Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti;d’iniziativa del senatore Consolo ( approvata dalla II Commissione permanente del Senato ); Di Virgilio e Palombo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ( 150-3282-3867-3884-4204)
 
29 aprile 2004: Seduta n.459. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti;d’iniziativa del senatore Consolo ( Approvata dalla II Commissione permanente del Senato ); Di Virgilio e Palombo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ( 150-3282-3867-3884-4204)
 
4 maggio 2004: seduta 461. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Cè ed altri; Giulio Conti; Giulio Conti;d’iniziativa del senatore Consolo ( Approvata dalla II Commissione permanente del Senato ); Di Virgilio e Palombo: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ( 150-3282-3867-3884-4204)
 
5 maggio 2004: Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il disegno di legge, d’iniziativa del senatore CONSOLO (V. Stampato n. 414), approvato dalla 2 Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica l’8 aprile 2003, (V. Stampato Camera n. 3884) modificato dalla Camera dei Deputati il 4 maggio 2004, previa unificazione con i disegni di legge nn. 150, 3282, 3867 e 4204 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”
 
6 Luglio 2005: Testo DDL SENATO 414-B (CONSOLO) approvato con modificazioni. Assegnato alle commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali il 12 luglio 2005.
Relatori: Alle Commissioni riunite per la 2° (Giustizia) nominato in data 1 Luglio 2004 Sen. NANDO DALLA CHIESA (Mar-DL-U).
Alle Commissioni riunite per 1à (Affari Costituzionali) nominato in data 1 Luglio 2004 Sen. GABRIELE BOSCETTO (FI).
Assegnazione: Assegnato alle Commissioni riunite 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia) in sede referente in data 11 Maggio 2004. Assegnazione annunciata nella seduta n. 601 del 11 Maggio 2004.
Pareri della Commissione 3° (Affari esteri, emigrazione); 5° (Bilancio); 7° (Istruzione pubblica, beni culturali); 12° (Igiene e sanità); Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori; Commissione parlamentare per le questioni regionali
27 luglio 2005: Testo DDL CAMERA 150-B: Assegnato il 12 luglio 2005 in sede referente alle commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali
Presidenza della seduta in commissioni riunite: Nino MORMINO
Interviene il Sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio.
La commissione prosegue la discussione della seduta del 21 luglio poi rinviata.
Di Virgilio raccomanda la rapida approvazione del provvedimento. Il Presidente propone di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 15 di lunedì 12 settembre 2005, solo sulle proposte emendative modificate dal Senato nella sua ultima lettura.
22 settembre 2005: La I Commissione Affari Costituzionali esprime parere favorevole al provvedimento.
22 settembre 2005: Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali
Le Commissioni deliberano di conferire il mandato al relatore per la II Commissione, onorevole Lussana, ed al relatore per la XII Commissione, onorevole Anna Maria Leone, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.
26 settembre 2005: Seduta n. 677 – Assemblea – Discussione sulle linee generali delle ulteriori modifiche introdotte dal Senato al provvedimento.
Relatore per la XII Commissione Onorevole ANNA MARIA LEONE, intervento dell’onorevole Katia Zanotti e replica del Sottosegretario di Virgilio.